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Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Conferenza
Unificata
Intesa
tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano,
le Province, i Comuni e le Comunità montane in merito alle
modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa
in carico dell'alunno con disabílità.
Intesa
ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Repertorio
Atti n.39/CU del 20 marzo 2008.
LA CONFERENZA
UNIFICATA
Nella seduta odierna
del 20 marzo 2008:
VISTO
l'articolo 8, comma 6 delle legge 5 giugno 2003, n. 131 il quale
prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può
promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento
di posizioni unitarie o il conseguimento di posizioni comuni;
VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 5
febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate;
VISTO il Decreto del
Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, atto di indirizzo e
coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie in
materia di alunni portatori di handicap;
VISTA la legge 27
dicembre 1997, n. 449 con particolare riferimento all'art. 40, così
come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2,
commi 413 e 414 (legge finanziaria 2008);
VISTA
la legge 27 dicembre 2002 n. 289, con particolare riferimento
all'art. 35, comma 7 secondo la quale all'individuazione dell'alunno
come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie
sulla base dì accertamenti collegiali, con modalità e
criteri definiti con decreto del Presidente dei Consiglio dei
ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta
dei Ministri della pubblica istruzione, e della salute;
VISTO il DPCM 23
febbraio 2006, n. 985, regolamento recante modalità e criteri
per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di
handicap attuativo della citata legge n. 289/2002;
VISTA
la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ( finanziaria 2007), con
particolare riferimento all'art. 1, comma 605 che prevede il
perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo
40, comma 3, della citata legge n. 449/1997, con l'individuazione di
organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una
stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali,
aziende sanitarie e istituzioni scolastiche, attraverso
certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi;
VISTA
la legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 413 e 414
(finanziaria 2008), secondo cui il numero dei posti degli insegnanti
di sostegno, a decorrere dall'anno scolastico 200812009, non può
superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e
delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico
2006/2007 e la dotazione organica di diritto relativa ai docenti di
sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio
2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di
una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di
sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007;
VISTO il Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante norme per il conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59;
VISTA la legge 8
novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali;
VISTA la proposta di
intesa del Ministro della Pubblica Istruzione e del Ministro della
Salute, nei testo pervenuto dal Ministero della pubblica istruzione
il 5 marzo 2008 e diramata il successivo 10 marzo 2008 alle Regioni
ed agli Enti locali;
CONSIDERATO che nella
riunione, a livello tecnico, del 17 marzo 2008, su richiesta delle
Regioni presenti, dell'ANCI, del Ministero dell'economia e delle
finanze e del Ministero della salute sono stati concordati alcuni
emendamenti;
VISTA la
riformulazione dello schema d'intesa con le modifiche concordate in
sede tecnica, pervenuta il 17 marzo 2008 dal Ministero della pubblica
istruzione e diramata in pari data;
CONSIDERATO
che, nei corso dell'odierna seduta di questa Conferenza le Regioni in
materia di politiche sociali hanno espresso parere favorevole
condizionato all'accoglimento del seguente emendamento: nell'ultimo
capoverso del dispositivo che precede l'articolo 1, inserire dopo le
parole "nell'ambito delle proprie competenze": "e nel
rispetto delle proprie autonomie e delle specifiche potestà
organizzative e programmatorie";
CONSIDERATO
che, sempre nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza l'ANCI
ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento dei
seguenti emendamenti: Art.2, Comma 2.2, 3 comma dopo "agli Enti
Locali competenti", aggiungere: "e ASL"; Art. 4, Comma
3, sostituire "utilizzando» con: "favorendo
l'integrazione delle prestazioni delle figure professionali" e
sostituire le parole "educatori professionali e sociali
dipendenti dagli Enti Locali" con: "operatori sociali messi
a disposizione dagli Enti Locali"; Art. 5 comma 3, dopo le
parole "la realizzazione" aggiungere: "degli
interventi di integrazione scolastica e sociale secondo quanto
previsto nei Piani di Zona".
RILEVATO che il
Governo ha accolto gli emendamenti delle Regioni e dell'ANCI;
ACQUISITO
l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di
Trento e Bolzano, delle Province, dei Comuni e delle Comunità
montane
SANCISCE LA SEGUENTE
INTESA
tra
il Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e
Bolzano, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane
ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
finalizzata
a stabilire modalità e criteri per ricondurre la complessa
materia dell'integrazione scolastica dell'alunno con disabilità
all'interno di un progetto complessivo idoneo a ridefinire principi e
criteri su cui fondare gli interventi di sostegno e assistenza, di
coordinamento e funzionalità dei momenti accertativi e di
integrazione delle azioni di tutti i soggetti istituzionali
coinvolti: Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero della
Salute, Regioni, Aziende Sanitarie, Province, Comuni, Uffici
Scolastici Regionali e Provinciali, Istituzioni scolastiche autonome.
Tutti
i citati soggetti istituzionali, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze, e nel rispetto delle proprie autonomie e delle specifiche
potestà organizzative e programmatorie si impegnano a
realizzare gli interventi di seguito descritti, prevedendo anche
modalità di valutazione e monitoraggio.
Articolo 1
(Accoglienza e accompagnamento)
Ai
sensi dell'art. 5, comma 1, lettera g) e dell'art. 8, comma 1,
lettera d) della legge 5 febbraio 1992 n. 104, i soggetti di cui alla
presente intesa, tra di loro opportunamente coordinati, nelle forme e
nei modi concordati attraverso accordi di programma regionali,
provinciali e territoriali, accolgono e accompagnano la persona con
disabilità e la sua famiglia con una presa in carico attiva
che garantisca loro partecipazione e capacità di consapevole
decisione, assicurando il coordinamento e l'integrazione di tutti i
servizi territoriali, con le modalità di seguito indicate. A
tali fini assume carattere prioritario il diritto della persona con
disabilità e della sua famiglia ad acquisire tutte le
informazioni utili alle scelte ed ai diversi percorsi realizzabili,
nonché al quadro complessivo delle risorse e delle opportunità
alle quali possono accedere.
Articolo 2
(Individuazione e percorso valutativo della persona disabile)
2. 1 - Individuazione
della disabilità della persona (certificazione - diagnosi
clinica) In base al1'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si
rilevano due ipotesi:
a)
Persona la cui disabilità é già conosciuta dalla
nascita o dai primi anni di vita La documentazione e la
certificazione formale contenente la diagnosi (ICD 10
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità), già
effettuata a cura dell'Unità Multidisciplinare del Servizio
Specialistico dell'Infanzia e dell'Adolescenza del SSN, nelle diverse
articolazioni locali, costituisce la base per l'attivazione del
percorso specifico ai fini dell'inserimento scolastico e della
definizione della diagnosi funzionale.
Il Servizio dell'Azienda
sanitaria che ë responsabile della realizzazione del progetto
individualizzato, all'approssimarsi dell'età scolare,
accompagna la famiglia nei suoi contatti con la scuola.
b) Persona che manifesta bisogni
educativi speciali durante il percorso di istruzione Su richiesta
della famiglia, che può agire autonomamente o a seguito di
accordi con la scuola, il Servizio Specialistico dell'Infanzia e
dell'Adolescenza del SSN avvia la valutazione da parte dell'Unità
Multidisciplinare. La scuola, su richiesta del Servizio
Specialistico, redige una relazione descrittiva dei problemi
evidenziati. L' Unità Multidisciplinare valuta il quadro
globale e avvia la presa in carico della persona e, quando ne ravvisa
la necessità, redige la certificazione formale secondo le
modalità di cui al precedente punto a). Tale certificazione è
resa alla famiglia che la consegna alla scuola.
La prima
certificazione avviene, di norma, entro la conclusione dei ciclo di
studi della Scuola Primaria, salvo situazioni sopraggiunte che vanno
opportunamente motivate.
2.2 - Diagnosi
Funzionale (DF)
La
Diagnosi Funzionate, predisposta ai sensi della legge 104/92, è
l'atto di valutazione dinamica di ingresso e presa in carica, per la
piena integrazione scolastica e sociale. Alla Diagnosi Funzionale
provvede l'Unità Multidisciplinare presente nei Servizi
Specialistici per l'Infanzia e l'adolescenza del territorio di
competenza. La Diagnosi Funzionale è redatta secondo i criteri
del modello bio-psico-sociale alla base dell'ICF dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità, e si articola nelle seguenti parti:
- approfondimento
anamnestico e clinico;
- descrizione
del quadro di funzionalità nei vari contesti;
- definizione
degli obiettivi in relazione ai possibili interventi clinici sociali
ed educativi e delle idonee strategie integrate di intervento;
- individuazione
delle tipologie di competenze professionali e delle risorse
strutturali necessarie per l'integrazione scolastica e sociale.
In
questa nuova versione, la Diagnosi Funzionale include anche il
Profilo Dinamico Funzionale e corrisponde, in coerenza coi i principi
dell'ICF, al Profilo di funzionamento della persona.
Per
gli aspetti inerenti l'individuazione delle competenze professionali
e delle risorse strutturali, l'Unità Multidisciplinare è
affiancata da un esperto di pedagogia e didattica speciale designato
dall'Ufficio Scolastica Provinciale e da un operatore esperto sociale
in carico ai Piani di Zona, (art. 19 legge n. 328/2000) o agli Enti
Locali competenti e ASL. La diagnosi funzionale viene sempre stesa
dall'Unità multidisciplinare in collaborazione con scuola e
famiglia. La verifica periodica della diagnosi funzionale è
obbligatoria.
La
Diagnosi Funzionale è redatta in tempi utili per !a
predisposizione del Piana Educativo Individualizzata.
2.3 Revisione della
diagnosi
Ad
ogni passaggio di grado di istruzione o in presenza di condizioni
nuove e sopravvenute la diagnosi clinicalcertificazione la Diagnosi
Funzionale, devono essere riconsiderate in relazione all'evoluzione
della persona. Per eventuali nuove individuazìoni di
competenze professionali o di risorse strutturali, l'Unità
Multidisciplinare è affiancata da docenti o operatori sociali
che hanno già preso in carico l'alunnalo.
Art. 3 (Piano
Educativo Individualizzato - PEI)
II
Piano Educativo Individualizzato (PEI) di cui all'art. 12, comma 5
legge n. 104192 è redatto dall'intero consiglio di classe
congiuntamente con gli operatori dell'Unità Multidisciplinare
gli operatori dei servizi sociali e in collaborazione con i genitori.
Tale
documento contiene tutte le attività educative e didattiche
programmate, con relative verifiche e valutazioni. Inoltre include
gli interventi di carattere riabilitativa e sociale, in modo
daintegrare e condividere tra loro i diversi interventi. II Piano
segnala la tipologia e la funzionalità delle esigenze
complessive di risorse professionali, tecnologiche, di supporto
all'autonomia scolastica, di riorganizzazione funzionale degli
ambienti. II PEI è un impegno alla collaborazione fra tutti
gli operatori coinvolti per il raggiungimento degli obiettivi
indicati e condivisi.
Nel corso dell'anno
scolastico i soggetti responsabili del PEI attuano una verifica di
medio termine sulle attività realizzate e formulano gli
eventuali adeguamenti. II PEI è rivisto ed aggiornato
all'inizio di ogni anno scolastico, effettuando una verifica dei
progressi realizzati.
Nell'ultimo
anno di ogni grado d'istruzione, il dirigente scolastico prende gli
opportuni accordi con la scuola prescelta dall'alunno con disabílità
per la prosecuzione degli studi, al fine di assicurare un passaggio
che garantisca continuità nella presa in carico, nella
progettualità, e nell'azione educativa. Nei passaggi di ciclo
il PEI sarà realizzato con la collaborazione dei docenti del
ciclo precedente coinvolti nelle iniziative di sostegno.
AI
termine della Scuola secondaria di primo grado saranno attivate le
migliori forme di orientamento e di auto-orientamento dell'alunno con
disabiltà, al fine di aiutarlo a scegliere il percorso
formativo rispondente alle sue potenzialità e preferenze.
Durante
tutto il periodo educativo e soprattutto nella fase precedente
all'uscita dal sistema scolastico o formativo, le istituzioni
scolastiche, in raccordo con il servizio specialistico dell'Infanzia
e dell'Adolescenza del SSN, i servizi sociali e la famiglia, si
impegnano ad adottare iniziative che favoriscano l'accompagnamento
dell'alunno alla vita adulta quali, ad esempio, le esperienze di
transizione scuola-lavoro, gli stages, i contratti di collaborazione
con le agenzie territoriali responsabili per la disabilità
adulta, al fine di garantire la continuità del progetto
individualizzata di sostegno. In tale fase le Regioni, gli Uffici
Scolastici Regionali, e i soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma
5 della legge n. 32812000, pianificano e promuovono le azioni atte a
garantire le migliori condizioni di transizione alla vita adulta
secondo modalità consone alle specificità territoriali.
Articolo 4
(Coordinamento e integrazione delle risorse professionali e
materiali)
Le
Regioni, gli enti locali, gli Uffici Scolastici Regionali e
provinciali, le istituzioni scolastiche autonome, sulla base delle
risorse annualmente disponibili, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio stabiliti a legislazioni vigente, concertano
le modalità tecniche per la gestione e la distribuzione delle
risorse di personale e delle risorse materiali utili all'integrazione
dell'alunna/o.
A
livello locale, sulla base dei citati Piani di Zona e degli Accordi
di Programma regionali, provinciali e territoriali, di cui alla legge
n. 10411992, sono individuati i livelli di concertazione tra
istituzioni pubbliche per l'assegnazione delle risorse professionali
e materiali di rispettiva competenza proposte e richieste
contestualmente da parte delle istituzioni scolastiche interessate.
II Gruppo di Lavoro di Istituto (GLH), di cui all'art. 15, comma 2,
legge 104/92, presieduto dal Dirigente Scolastico, tenuto conto di
tutti i PEI predisposti, sulla base del Piano di Zona (art. 19 legge
n.328/2000) formula le complessive proposte della propria istituzione
scolastica concernenti tutte le risorse, professionali e materiali,
necessarie alla migliore integrazione scolastica e sociale degli
alunni con disabilità del proprio istituto.
Le
istituzioni scolastiche garantiscono l'adozione di ogni possibile
flessibilità didattica ed organizzativa nell'ambiente
scolastico per lo sviluppo di tutti i potenziali individuali degli
alunni con disabilità, favorendo l'integrazione delle
prestazioni delle figure professionali disponibili all'interno delle
istituzioni scolastiche stesse o su reti di scuole: insegnanti,
collaboratori scolastici, operatori sociali messi a disposizione
dagli Enti Locali, altre figure professionali e di volontariato,
secondo il modello di sistema integrato di interventi e servizi, già
previsto all'art. 3 della legge n. 328/2000, anche con riferimento
all'istruzione domiciliare. Gli operatori coinvolti partecipano in
modo corresponsabile a tutte le fasi dell'integrazione scolastica e
sociale.
Inoltre, la scuola di
frequenza dell'alunno e gli Enti Locali, per quanto di loro
competenza, assicurano le risorse tecnologiche, gli strumenti e i
servizi necessari per realizzare ambienti favorevoli e senza
barriere.
Articolo 5
(Assegnazione degli insegnanti specializzati per il sostegno)
Le
dotazioni delle risorse professionali specializzate per il sostegno
sono determinate, sulla base delle disposizioni di cui alla Legge n.
296/2006, art. 1, comma 605, con l'individuazione di organici
corrispondenti alle effettive esigenze rilevate attraverso le
collaborazioni sopra richiamate tra Regioni, Uffici Scolastici
Regionali, Enti Locali, Aziende Sanitarie ed Istituzioni scolastiche
e attraverso i PEI individuali e di istituto idonei a definire
appropriati interventi formativi.
La
quantificazione delle dotazioni di organico da assegnare ad ogni
Regione verrà determinata secondo la previsione dell'art. 2,
comma 413 e 414 della legge 24/12/2007, n. 244 (finanziaria 2008),
sulla base di un decreto interministeriale da emanare di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze.
Tali
dotazioni garantiranno soglie comuni, prossimali alla media di 1
docente specializzato ogni 2 alunni con disabilità, necessarie
ad attivare la realizzazione degli interventi di integrazione
scolastica e sociale secondo quanto prevìsto nei Piani di Zona
di cui alla Legge Quadro 328/2000 con risorse predefinite e certe.
Nei territori
coincidenti con i Piani di Zona, l'Ufficio Scolastico Provinciale
individuerà idonee strutture organizzative al fine di
stabilizzare la gestione degli organici delle Scuole di ogni ordine e
grado che fanno riferimento all'ambito territoriale.
L'Ufficio Scolastico
Provinciale effettuerà:
-
l'assegnazione del contingente degli insegnanti di sostegno al
livello di zona della struttura organizzativa individuata;
-
la valutazione delle richieste di assegnazione di docenti con
competenze specifiche per particolari bisogni educativi speciali,
avvalendosi del Dirigente Tecnico e del personale referente per
l'integrazione scolastica;
-
la elaborazione di indicatori di esito e la valutazione
dell'efficacia e dell'efficienza dell'offerta formativa delle scuole
in merito all'integrazione degli alunni con disabilità.
Gli
insegnanti specializzati per il sostegno sano titolari nella Scuola
Polo di zona e assegnati alle Istituzioni scolastiche garantendone la
continuità didattica e la piena contitolarità con tutti
i docenti.
Articolo 6
(Disposizioni finali)
Dalle disposizioni
previste dalla presente intesa non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Le
amministrazioni pubbliche interessate alle iniziative da adottare in
applicazione della suddetta intesa devono provvedere, nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
II Segretario Il
Presidente
Avv.
Giuseppe Busia On. le Prof. Linda Lanzillotta
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